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L'Ue autorizza nuove pratiche enologiche

Il regolamento n. 606/09 relativo alle pratiche enologiche è stato modificato dal regolamento n. 1251/13 del 3 dicembre 2013 per autorizzare alcune nuove pratiche enologiche, già autorizzate dall’Oiv a seguito di recenti ricerche, allo scopo di mettere sullo stesso piano i produttori vitivinicoli dell’Ue e i produttori dei Paesi terzi.

Tra le nuove pratiche viene autorizzata la gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana secondo specifiche condizioni d’uso. L'impiego dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana è consentito per i prodotti dell’allegato XI ter, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento n. 1234/07 ad eccezione dell’aggiunta di diossido di carbonio riservata solo ai prodotti dei paragrafi 4, 5, 6 e 8 e il trattamento dovrà essere riportato nei registri conformemente all’articolo 41 del regolamento n. 436/09.

È previsto anche l’uso di lieviti inattivati e alla riga 6 dell'allegato IA è stata inserita la possibilità di impiegare gli autolisati di lievito, solo per le uve fresche, il mosto d’uva, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve parzialmente appassite, il mosto di uve concentrato e il vino nuovo ancora in fermentazione. Infine, tra le proteine vegetali sono state aggiunte anche le proteine derivanti dalle patate.


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