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Rinviato l'obbligo del registro telematico

A poche ore dalla fine d'anno e dalla prevista entrata in vigore dall'inizio dell'obbligo il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, con proprio decreto del 30 dicembre, ha rinviato l'entrata in vigore dell'obbligo della tenuta dei registri vitivinicoli telematici. Il decreto ha fissato il rinvio al 30 giugno 2016 per l'obbligo di utilizzare esclusivamente i nuovi registri telematici. Secondo alcune indiscrezioni ufficiose sembrava che la proroga sarebbe stata più ampia per avere la certezza che il nuovo sistema potesse essere veramente funzionale e rispondente alle complessità dei registri telematici. Si ricorda che non è stato ancora emanato il decreto che deve fissare le specifiche tecniche e le modalità applicative per la tenuta del registro telematico.

Qui di seguito il testo aggiornato dell'articolo 8 del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293 sulla dematerializzazione dei registri vitivinicoli (in nero le modifiche introdotte)

Articolo 8.
Disposizioni attuative e abrogazioni
1. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2016, in via transitoria, il registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
2. È autorizzato il termine del 1° aprile 2016 a decorrere dal quale gli operatori hanno facoltà di tenere esclusivamente il Registro telematico.
3. A decorrere dal 30 giugno 2016 gli operatori tengono esclusivamente il registro telematico.
4. Sono abrogati:
a) il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 69 del 23 marzo 1995, a decorrere dal 30 giugno 2016;
b) l’articolo 15, comma l, lettera c), del D.m. 11 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, a decorrere dal 30 giugno 2016;
c) l’articolo 2, comma l, lettere g) ed h), del D.m. del 2 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 178 del 31 luglio 2013, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


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