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Dichiarazione di giacenza, bilancio di materia ed energetico

Il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con decreto n. 7130 del 25 luglio 2018 in fase di registrazione presso la corte dei conti, ha emanato le disposizioni nazionali per le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti. Il termine di presentazione è confermato al 10 settembre per i vini e i mosti detenuti in cantina alla data del 31 luglio. Il decreto fissa inoltre le modalità di presentazione della dichiarazione, la diffusione dei dati e introduce la possibilità di utilizzare il registro telematico ai fini della dichiarazione. I soggetti che detengono un registro telematico possono presentare la dichiarazione di giacenza utilizzando le informazioni presenti nei registri stessi e la dichiarazione telematica deve essere predisposta per ciascun singolo stabilimento. Il testo fissa anche le sanzioni amministrative con la possibilità di applicare il ravvedimento operoso, nei casi di mancata presentazione oppure in maniera difforme o in ritardo. Il 30 luglio scorso l'Agea ha emanato la consueta circolare relativa alle istruzioni applicative per la compilazione e presentazione della dichiarazione di giacenza e il relativo allegato.

Si ricorda che, in applicazione dell’articolo 7, comma 4 del D.m. 153/2001 del ministero delle Finanze, il titolare di un deposito fiscale di alcol etilico o di bevande alcoliche è tenuto a redigere almeno una volta l’anno:
a) l’inventario fisico delle materie prime,
b) il bilancio di materia,
c) il bilancio energetico.
Per quanto riguarda il primo adempimento, si ricorda che la legge 1° dicembre 2016 n. 225 ha previsto che gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti siano assolti mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti.

Il D.m. 153/2001 all’articolo 8, comma 1 stabilisce che il depositario autorizzato presenta le dichiarazioni (bilancio di materia e bilancio energetico) entro il quindicesimo giorno successivo dell’anno in cui si riferisce. Nella concreta applicazione, tale obbligo tributario è fatto decorrere dal 31 luglio, data di chiusura della campagna vitivinicola, quindi entro il 15 agosto. Contemporaneamente secondo la normativa vitivinicola e precisamente l'articolo 23 del regolamento n. 2018/274 e l'articolo 33 del regolamento n. 2018/273, i produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti presentano la dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti entro il 10 settembre di ogni anno. Nel caso dei registri tenuti in forma telematica, lo stesso regolamento n. 2018/274 fissa un termine di 30 giorni per la registrazione delle operazioni superando in tal modo la scadenza del 15 agosto.

L’agenzia delle dogane, con nota del 26 luglio 2018, ha fornito specifiche indicazioni sulla 'concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento degli obblighi'. La normativa vitivinicola prevede l’obbligo di presentare la dichiarazione di giacenza al 10 settembre e il completamento della fase di rendicontazione con modalità telematica, in tal modo è possibile attuare la concentrazione in un’unica scadenza dei termini di adempimento. In conclusione, secondo l’agenzia delle dogane, gli esercenti depositi fiscali di vino, potranno presentare all’agenzia delle dogane competente per territorio, entro il 10 settembre, il prospetto riepilogativo della produzione e lavorazione, unitamente al bilancio di materia ed energetico per i quali permane la necessità di acquisizione. (g.r.)


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