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Modificato l’elenco delle attrezzature finanziabili con la misura investimenti

L'aiuto è riconosciuto per gli investimenti in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino

Con decreto direttoriale n. 239 dell’11 gennaio scorso è stato modificato il decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato n. 2016/1149 e di quello di esecuzione n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti. Il decreto era già stato modificato dal decreto Mipaaf n. 996 del 15 febbraio 2018. Gli allegati I e II del decreto sono stati modificati e in particolare sono stati aggiunti, per la regione Friuli-Venezia Giulia, le attrezzature isobariche per la elaborazione di vini spumanti e frizzanti e i macchinari per la lavorazione e la vinificazione delle uve, lo stoccaggio e l’affinamento dei vini. L'Agea aveva già emanato le apposite istruzioni operative n. 70 del 13 dicembre 2018 rettificate e integrate dalle istruzioni operative n. 4 del 24 gennaio 2019 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario suddetto la cui richiesta deve essere presentata entro il 15 febbraio prossimo. (g.r.)

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