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Modificati i quattro disciplinari della Valpolicella

Numerose le modifiche introdotte con i relativi decreti del 2 agosto 2019 pubblicati sulla gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto scorso tra cui quella relativa alla base ampelografica

Sulla gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto scorso sono stati pubblicati i decreti del 2 agosto 2019 relativi alle modifiche dei disciplinari di produzione dei vini Amarone della Valpolicella DocgValpolicella DocValpolicella ripasso Doc e Recioto della Valpolicella Doc. Nei quattro disciplinari di produzione all’articolo 2 è stata eliminata la limitazione che prevedeva la presenza del Corvinone non superiore al 50% in sostituzione di una pari percentuale di Corvina.

Ora la base ampelografica è la seguente:
– Corvina Veronese (Cruina o Corvina) e/o Corvinone dal 45% al 95%;
– Rondinella dal 5% al 30%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:
– a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato; 
– classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 238/2016, articolo 6, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona per il rimanente quantitativo del 10% totale.

Nell’articolo 4 dei disciplinari di produzione Valpolicella e Valpolicella ripasso è stato riformulato il divieto di impianto nei terreni di fondovalle nel seguente modo: ‘Pertanto sono da escludere, in ogni caso, ai fini della produzione dei vini di cui all’articolo 1, i vigneti impiantati in fondovalle su terreni torbosi e/o eccessivamente umidi’. Le uve destinate a divenire Amarone della Valpolicella e Recioto della Valpolicella devono inoltre provenire da vigneti che abbiano raggiunto almeno il quarto ciclo vegetativo. Nel disciplinare di produzione del Valpolicella è stato poi modificato l’articolo 8 con la possibilità di maggior uso del tappo a vite e del tappo di vetro. Infine all’articolo 8 del disciplinare di produzione dell’Amarone della Valpolicella il tenore degli zuccheri residui massimi totale è stato ridotto da 12 g/l a 9 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol. (g.r.)

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